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Come si calcola la revisione dell’auto? Quali sono le modalità di verifica? Esistono dei sistemi online? E quali sanzioni vengono applicate a chi circola alla guida di un veicolo non revisionato, oppure sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito del collaudo?

In questa guida facciamo chiarezza su tutte le questioni relative al calcolo della revisione auto: ogni quanto si fa, dove si controlla e quali sono le norme del Codice della Strada che disciplinano i collaudi dei veicoli.

Verifica scadenza revisione auto

Conoscere quando scade il collaudo periodico di un veicolo iscritto al PRA (ricordiamo che tutti i veicoli a motore devono essere sottoposti, ad intervalli regolari, a revisione obbligatoria) è importante perché, da una parte, mette il proprietario del veicolo in regola con la legge – è vietato circolare con un veicolo non revisionato: più sotto analizziamo cosa dice il Codice della Strada a riguardo). Non solo: bisogna tenere presente che le revisioni devono accertare che il veicolo è idoneo alla circolazione per le seguenti condizioni:

  • Sicurezza;
  • Silenziosità;
  • Rispetto delle normative in materia di inquinamento ambientale.

In effetti, quando il collaudo si conclude con esito positivo il personale del Centro revisioni autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oppure, a seconda di dove la revisione è stata effettuata, i tecnici della Motorizzazione Civile) consegna al proprietario del mezzo un certificato di revisione (documento che riassume i dati identificativi del veicolo, i dati riferiti ai controlli tecnici che sono stati effettuati, e l’indicazione del chilometraggio del veicolo stesso al momento del collaudo), e un’etichetta adesiva che viene applicata sulla carta di circolazione, in un riquadro apposito.

Ricordiamo che la prima revisione di autovetture, autoveicoli per trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e gli autoveicoli per trasporto promiscuo avviene dopo quattro anni dalla data di prima immatricolazione. Le revisioni periodiche successive devono essere effettuate, dai proprietari dei veicoli, ogni due anni (entro la fine del mese della precedente revisione).

Come calcolare quando scade il collaudo periodico

Un’occhiata al “libretto” di circolazione del mezzo costituisce la prima immediata modalità di controllo delle revisioni che sono state superate dal veicolo, dalla prima all’ultima in ordine di tempo.

A venire in aiuto al calcolo di quando scade il collaudo di un veicolo c’è anche il Portale dell’Automobilista: il servizio online a cura del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili offre a tutti i possessori di un mezzo a motore la possibilità di sapere, in qualsiasi momento e in maniera rapida e semplice, quando scade la revisione di un veicolo.

Per calcolare la scadenza del collaudo periodico tramite il Portale dell’Automobilista, la procedura richiede pochi “clic”:

  • Accedere al menu “Verifica Ultima Revisione”;
  • Inserire la tipologia di veicolo che si vuole controllare (autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore, rimorchio);
  • Digitare il numero di targa e un codice “Captcha” di sicurezza richiesto;
  • Cliccare sul pulsante “Ricerca”.

Le informazioni che vengono visualizzate sullo schermo riguardano:

  • Il tipo del veicolo;
  • Il numero di targa;
  • la data dell’ultima revisione effettuata in ordine di tempo;
  • L’esito della revisione (ad esempio: “Regolare”);
  • La percorrenza chilometrica annotata dall’operatore al collaudo: una “voce”, quest’ultima, particolarmente utile nel caso che si stia controllando un veicolo usato in vendita.

Quali sono le sanzioni per mancata revisione del veicolo

Il Codice della Strada prevede multe – e sanzioni accessorie – piuttosto “salate” a carico di chi viene “pizzicato” dalle forze di polizia alla guida di un veicolo non revisionato, o (peggio ancora) sospeso dalla circolazione perché in attesa di esito del collaudo periodico. In effetti, come si indicava più sopra, le revisioni hanno lo scopo di certificare che il veicolo rispetta le condizioni di sicurezza, di silenziosità e di rispetto delle norme sull’inquinamento ambientale di legge.

La norma che si riferisce alle sanzioni per guida di veicolo non revisionato o sospeso dalla circolazione è l’art. 80 comma 14 del Codice della Strada, che riportiamo di seguito:

“Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 euro a 694 euro. Tale sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti”.

In altre parole: se si è già stati multati per non avere ottemperato all’obbligo del collaudo periodico e si circola ugualmente, l’importo della multa a carico del trasgressore raddoppia.

Quando si viene fermati e il veicolo non è in regola con la revisione, l’organo accertatore (cioè l’agente che in quel momento effettua il controllo dei documenti) provvede ad annotare sulla carta di circolazione che il mezzo è sospeso dalla circolazione fino a quando la revisione non sarà stata effettuata e superata: in questo caso, è possibile circolare unicamente per recarsi al collaudo.

Attenzione: se, nonostante questa limitazione (del resto evidente), si circola lo stesso senza provvedere alla revisione (che può avvenire presso un Centro revisioni autorizzato o in Motorizzazione), le sanzioni sono ancora più “pesanti”:

  • Sanzione amministrativa da 1.998 euro a 7.993 euro;
  • Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni;
  • In caso di recidiva della violazione, c’è la confisca amministrativa del veicolo.